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Il nuovo obbligo normativo introdotto dal Dl 39/2024 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67 richiede, per un’esigenza di completezza di informazioni, che, per tutti i progetti non ancora conclusi alla data del 1° gennaio 2024, siano caricate sul Portale le asseverazioni dei progettisti anche se prodotte in anni passati. 

Non sono ammesse modalità di trasmissione dei dati diverse da quelle che sono definite nel Dpcm del 17 settembre 2024 che definisce modalità e tempistiche per l'invio dei dati al Portale.

Tra le novità, la nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.

L’obbligo deriva dal disposto congiunto dei commi 2 e 3 dell’articolo 3 del Dl 39/24. In particolare, si prevedono un obbligo di trasmissione di informazioni inerenti agli interventi agevolati (comma 2) in parte rilevati al momento della progettazione e una tempistica per il conferimento che prevede (comma 3): “Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:  

  • che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; 
  • che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024”. 

Dal 16 settembre 2025 è attiva la nuova sezione dedicata ai professionisti incaricati del collaudo statico. 

I dati vanno sempre inseriti comprensivi di IVA. 

La nuova versione del Portale in linea con il Dl n. 39 del 2024 consente di riferire a una sola pratica più riferimenti catastali.
 

Una scheda per ogni SAL emesso. 

Sì, è sempre obbligatoria; la data di fine lavori nei primi SAL è ovviamente una data stimata e può essere modificata nei SAL successivi; nel SAL finale è la data reale di fine lavori. 

Il PNCS considera come data di conclusione dei lavori quella di emissione del SAL finale. 

Sì, è sempre obbligatoria per gli interventi che abbiano almeno una spesa sostenuta nel 2024. Nel caso non si siano sostenute spese nel periodo i campi vanno comunque valorizzati inserendo 0,00. 

Per ragioni di coerenza la progettazione consegnata al PNCS deve essere conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Per quanto riguarda le attestazioni (ad esempio quelle relative al possesso della polizza assicurativa) è necessario che fossero valide al momento dell’elaborazione e della consegna al Genio Civile e al Comune. 

No, perchè il Portale non raccoglie i dati presenti nel modulo del SAL, ma la scheda di dati economici i cui contenuti fanno riferimento al SAL.

 

No, riporta una parte dei contenuti del SAL.

L'obbligo normativo riguarda le pratiche i cui lavori non sono stati terminati prima del 31 dicembre 2023.

La data di riferimento per definire l'applicazione dell'obbligo di comunicazione dei dati di cui all'articolo 3 del DL 39 del 2024 coincide con la data di sottoscrizione del modello B1 relativo alla attestazione di ultimazione dei lavori, come previsto dal Dm 58 del 2017 e s.m.i.

 

 

Nel caso in cui si ricada nell’obbligo normativo, si deve creare una “scheda dati economici” per ogni SAL emesso. Nel caso di specie, va prodotto un solo SAL.

In ciascuna scheda di dati economici si possono aggiungere più righe, distinte per anno o per tipologia di spesa, a seconda dell’esigenza del compilatore. 

Una volta che la scheda dati economici relativa al SAL 1 risulta nello stato INVIATA, il sistema permetterà di creare una scheda per il SAL successivo (SAL 2 o SAL Finale), nella quale, per agevolare il Direttore Lavori, verranno riportati in automatico i dati già dichiarati nel SAL precedente. Nel SAL corrente sarà possibile aggiornare i dati già inseriti o si potranno aggiungere nuove righe, al fine di completare la rendicontazione delle spese sostenute sino alla data di emissione del corrente SAL.

Le spese sostenute nel 2024 vanno inserite nella tabella delle spese sostenute come quelle di qualsiasi altra annualità. Nel momento in cui viene inserita una spesa per l'anno 2024, il sistema mostrerà, in conformità con quanto richiesto dal DL 39 del 2024, una riga a parte in cui riportare la quota parte delle spese sostenute nel periodo dal 01/01/2024 al 30/03/2024, che potranno essere eventualmente nulle, e rappresentano un parziale delle spese sostenute nel 2024. Tali cifre, rappresentano un di cui delle spese sostenute nell’anno e non si cumulano con quelle inserirete nella sezione spese sostenute. Il DL 39/24 prevede che sia obbligatoria l’invio della quota parte dei dati economici spesi dal 01/01/2024 al 31/03/2024.

L’inserimento sul portale dell’allegato “B” deve avvenire in maniera conforme a quanto già consegnato agli Enti preposti. Ciò non impone alcun obbligo di copertura assicurativa per le pratiche pregresse al momento di inserimento sul Portale. 

L’intervento relativo al sisma bonus si considera concluso con l’emissione del SAL finale; se oltre ad esso sono previsti interventi di efficientamento energetico con scadenza successiva, l’obbligo normativo si applica per il solo ecobonus secondo le regole e le modalità di trasmissione definite da ENEA.  La stessa regola, con i dovuti distinguo, vale nel caso in cui siano i lavori del sisma bonus a concludersi dopo quelli dell’ecobonus. 

Devono essere indicati  i codici fiscali di tutti i beneficiari, sia persone fisiche che persone giuridiche (es: C.F. del Condominio per la imputazione del beneficio fiscale sulle parti comuni).

Il costo complessivo costituisce il costo complessivamente sostenuto per lavori e spese tecniche, la spesa ammissibile è invece pari alla quota parte agevolabile con il beneficio fiscale.

Nessuna delle opzioni richieste. Nei SAL successivi gli importi già comunicati sono riportati in automatico con facoltà di aggiornamento al fine di comunicare il dato complessivo della spesa sostenuta sino all’emissione del SAL corrente, con riferimento alla tipologia e all’anno di maturazione. 

Si veda al riguardo la procedura descritta nell'allegato 2 al DPCM 17 settembre 2024, nella sezione "scheda progettista".

La data di emissione è quella di emissione del modello B-1 che è l'asseverazione dello stato finale. La stessa data è presa a riferimento al fine di determinare l’obbligo normativo di comunicazione dei dati economici sul PNCS.

La data di riferimento per l’applicazione dell’obbligo normativo coincide con quella di adozione di ciascun SAL; in assenza di SAL emessi tale obbligo resta temporalmente indeterminato.

I dati ISTAT devono essere compilati nell’ordine gerarchico regione, provincia, comune. Nel singolo campo può immettere o il codice numerico o il nome della regione, provincia, comune interessata (inserendo i primi caratteri il sistema suggerisce i valori disponibili).

Tecnici e Progettisti iscritti al CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri), al CNG (Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati), al CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali), al CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) e al CONAF (Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali).

Nell’area riservata ai tecnici e progettisti  è possibile generare in formato digitale la dichiarazione di asseverazione relativa alla classificazione sismica dell’edificio (come da Allegato B del D.M. 329/2020) per richiedere la detrazione fiscale del Sisma Bonus. 

 

Attraverso l’autenticazione SPID.